CAPITOLO VIII
PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 97
Per le infrazioni documentate alle
disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non
sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze
che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato
pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio,
le Contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della
mancanza commessa, delle seguenti punizioni:
a) Censura;
b) Deplorazione;
c) Esclusione dal partecipare ad uno o più Palii, ordinari e straordinari,
sino ad un periodo massimo di dieci anni, fermo rimanendo l'obbligo di far
intervenire la Comparsa al Corteo Storico.
Articolo 98
La punizione delle Contrade rientra nella
competenza esclusiva, dell'Amministrazione Comunale.
L'Assessore delegato, sulla scorta della Relazione dei Deputati della Festa,
notifica alle Contrade le proposte, motivate con apposito atto, dei
provvedimenti da comminare alle medesime.
Nei dieci giorni successivi alla notifica, a pena di decadenza le Contrade
possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali
allegazioni probatorie di qualsiasi genere.
Le Contrade, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno diritto di
consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della
medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata
e/o fotografica, per tutto quanto è connesso e collegato al provvedimento,
formulato all'assessore Delegato.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato, e dopo aver
preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive,
delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate.
Avverso le delibere della Giunta che debbono essere adottate entro la chiusura
dell'anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno) non è ammesso alcun tipo di
ricorso.
Qualora entro i cinque Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa
nella sanzione prevista al punto a) dell'Art. precedente la medesima Contrada
incorra per altre tre volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata
automaticamente la sanzione della deplorazione.
Qualora entro i nove Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa
nella sanzione di cui al punto b) dell'Art. precedente, la medesima Contrada
incorra per altre due volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata
automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio
immediatamente successivi.
Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere data
comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.
Articolo 99
Per le infrazioni regolamentari o per
altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità,
le seguenti punizioni:
a) Ammonizione;
b) Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di Contrade
tanto per le prove quanto per il Palio.
L'Assessore Delegato sulla sola scorta della relazione dei Deputati della Festa,
notifica ai fantini le proposte motivate con apposito atto dei provvedimenti da
comminare ai fantini medesimi.
Nei dieci giorni successivi alla notifica a pena di decadenza, i fantini possono
far pervenire alla Giunta Comunale, memorie difensive con eventuali allegazioni
probatorie di qualsiasi genere.
I Fantini, o loro delegati hanno diritto di consultare la Relazione dei Deputati
della Festa o di estrarre copie della medesima e di tutti gli allegati, ivi
compresa documentazione filmata e/o fotografica per tutto quanto connesso e
collegato al provvedimento formulato dall'Assessore delegato.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato e dopo aver
preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie difensive,
delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai fantini interessati.
Avverso le delibere della Giunta Comunale, che debbono essere adottate entro la
chiusura dell'anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno), non è ammesso alcun
tipo di ricorso.
Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un
fantino sia incorso nella sanzione prevista al punto a) del presente articolo,
il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata
automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio
immediatamente successivo.
Di ogni punizione che si sia inflitta ad uno o più fantini deve essere data
comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.
Articolo 99 bis
A cura dell'Amministrazione Comunale deve
essere istituita e costantemente aggiornata una raccolta delle delibere di
Giunta concernenti l'applicazione delle sanzioni.
Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento
nell'esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono essere
adeguatamente motivati.
Articolo 100
Quando si tratti di infrazioni per le
quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell'esclusione di
Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio imminente, o di mancanze non
contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale
esclusione, il provvedimento viene adottato d'urgenza dall'Assessore
delegato, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, su rapporto dei Deputati
della Festa o del Mossiere, udite le parti interessate ed ha immediata
esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia
comunicato prima della rassegna di cui all'Art. 58 ultimo comma.
Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii
successivi.
Articolo 101
Agli effetti punitivi l'Ente Contrada è
responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti
dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori,
per tutto ciò che concerne la Festa del Palio.
E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei
propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da
turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o
fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della
celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di
continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione
della celebrazione del Palio.
L'Assessore Delegato potrà tenerne conto, ai fini della graduazione delle
punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della
Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
Articolo 102
Ogni disposizione o provvedimento che si
rendesse necessario adottare per circostanze o fatti inerenti alle operazioni
preparatorie, od allo svolgimento delle prove, o del Palio, che non siano
previsti nel presente Regolamento, rientra nelle competenze dell'Autorità
Comunale, uditi i deputati della Festa ed occorrendo, i Capitani delle Contrade
partecipanti alla corsa.
Nei casi d'urgenza e ove manchi la presenza del Rappresentante l'Autorità
Comunale, i Deputati della Festa sono autorizzati a provvedere, salvo riferirne
al Sindaco con speciale rapporto.
Articolo 103
Per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente Regolamento che non abbiano specifico riferimento ai vari
organi del Comune, si precisa che essa è di competenza della Giunta Municipale
là dove si parla di Amministrazione Comunale, mentre rientra nelle competenze
del Sindaco, di chi per legge lo sostituisce, o dei suoi delegati, tutto quanto
il Regolamento stesso demanda all'Autorità Comunale.
Con l'espressione "Veterinario Municipale" è indicato il medico veterinario che
l'Amministrazione Comunale nomina per l'espletamento delle funzioni previste dal
presente Regolamento.
L'Assessore delegato viene nominato dal Sindaco, con apposito atto, e svolge
ruolo attraverso ordinanze.
Articolo 104
Il presente Regolamento entrerà in vigore
dopo la approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione
all'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.
Ogni modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, udito il
Magistrato delle Contrade.
Articolo 105
Dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento restano abrogati quello approvato in data 18 Ottobre 1906,
con le successive modifiche, ed ogni altra disposizione contraria.


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